Rimborsi chilometrici auto deducibilità limitata al 20%

Rimborsi chilometrici auto deducibilità limitata al 20%

Rimborsi chilometrici auto deducibilità limitata al 20%

Rimborsi chilometrici auto deducibilità limitata al 20%

L’intervento della CTP di Treviso (Sezione 8,12 gennaio 2015 n. 10) in ambito ai rimborsi chilometrici auto per associazioni tra professionisti preoccupa e non poco.

I rimborsi chilometrici auto spesso vengono ritenuti non deducibili da alcuni verificatori, poiché violerebbero l’articolo 164, comma 1, lettera b ), Tuir. Si tratta del caso in cui l’associato addebita, in base alle tariffe Aci, le spese di utilizzo dell’autovettura in conseguenza dei soli viaggi (documentati) sostenuti a favore dell’associazione professionale, la quale deduce integralmente tali importi che costituiscono, per l’associato, meri rimborsi patrimoniali.

Alcuni uffici la contestano ritenendo indeducibili gli importi e queste conclusioni sono state parzialmente accolte (ovviamente per nulla condivisibili) dalla Commissione provinciale tributaria di Treviso (Sezione 8,12 gennaio 2015 n. 10) che ha riconosciuto la deducibilità dei rimborsi chilometrici (documentati) nella misura del 20% richiamata dal citato articolo 164.

Sorgente: Rimborsi auto, deduzioni «frenate»

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