Credito d’imposta per spese di pubblicità

Credito d’imposta per spese di pubblicità

Credito d’imposta per spese di pubblicità

Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018 prevede un credito d’imposta per spese di pubblicità sino al 90% per le StartUp Innovative e le microimprese sugli importi investiti in pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

 

Credito dimposta per spese di pubblicita

 

Il credito d’imposta per investimenti in pubblicità di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 spetta per gli investimenti incrementali dell’1% sull’anno precedente, realizzati già dal 24 giugno 2017.
Lo prevede il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018, approvato gli stessi giorni dal Consiglio dei Ministri.

La norma prevede il credito d’imposta per spese pubblicità a decorrere dal 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Per beneficiare dell’agevolazione, il valore di tali investimenti deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. Si tratta, quindi, di un’agevolazione che premia i soli investimenti pubblicitari “incrementali”.

Ecco il testo della legge sul credito d’imposta per spese di pubblicità 

Art. 57-bis 

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzionei, analogiche o digitali.

1. A decorrere dall’anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, e’ attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita’ e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle modalita’ finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli eventuali adempimenti europei, nonche’ a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

(…)

3) (…)  Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016 (…).

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