Finanziamento crowdfunding esteso a tutte le Pmi

Finanziamento crowdfunding esteso a tutte le Pmi

Finanziamento crowdfunding esteso a tutte le Pmi

Svolta epocale in diritto commerciale, infatti, il finanziamento crowdfunding esteso a tutte le Pmi era espressamente vietato. Le SRL di piccole e medie dimensioni non potevano offrire al pubblico il loro capitale sociale.

Finanziamento crowdfunding esteso a tutte le Pmi

 

Qui la delibera Consob n. 20204/2017

Diretta conseguenza di ciò sarà l’allargamento della platea delle imprese che potranno finanziarsi tramite i portali online di crowdfunding.

Per crowdfunding si intende un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere sforzi di persone, organizzazioni e imprese. È un processo di finanziamento dal basso che mobilita persone e risorse. Il web è la piattaforma che permette l’incontro e la collaborazione dei soggetti coinvolti in un progetto di crowdfunding. Le piattaforme facilitano l’incontro tra domanda e offerta di finanziamenti.

I requisiti che devono possedere le Pmi disciplinate con decreto del ministero dello Sviluppo economico possono essere:
1) o microimprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato (oppure un totale di bilancio) inferiore a 2 milioni di euro;
2) o piccole imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato (oppure un totale di bilancio) inferiore a 10 milioni di euro;
3) o medie imprese con meno di 250 dipendenti e un fatturato non superiore a 50 milioni (oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro).

I gestori dei portali dovranno aderire a un sistema di indennizzo, a tutela degli investitori, che abbia le caratteristiche già previste dall’articolo 59 del Testo unico della finanza (Tuf). In alternativa, potranno stipulare una polizza assicurativa per responsabilità professionale per danni derivanti al cliente dalla loro attività, che copra – per ciascun indennizzo – almeno 20mila euro e, per il totale degli eventuali indennizzi richiesti, la cifra di un milione di euro all’anno.

Per i gestori sono previsti stringenti requisiti di onorabilità e professionalità, ma, soprattutto, una regolamentazione dei conflitti di interesse. Devono essere iscritti in apposito elenco gestito e supervisionato dalla Consob.

I portali dovranno rendere chiaramente visibili al pubblico i servizi offerti, le garanzie e le regole di trasparenza previste dalla normativa nazionale.

Per la raccolta di capitali e fondi, in particolare online, da parte delle Pmi, i riferimenti normativi sono:

  • regolamento Consob del 26 giugno 2013 e quello del 29 novembre 2017. Il tutto per adeguare la normativa secondaria di emanazione Consob in materia di equity crowdfunding alle modifiche apportate in merito al Tuf (testo unico dell’intermediazione finanziaria, Dlgs 58/1998 ).
  • La normativa che consente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le Pmi (e che quindi consente alle Pmi di raccogliere capitali via internet) è infatti contenuta nell’articolo 1, comma 5-novies e nell’articolo 50-quinquies del Tuf.
  • Dlgs del 3 agosto 2017 n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/Ue (cosiddetta Mifid II), che ha previsto ulteriori modifiche alle disposizioni del Tuf in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali online, anch’essa da poco entrata in vigore.

Leggi anche qui per maggiori info.

Sorgente: Ecco come le Pmi potranno finanziarsi con il crowdfunding

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