Interventi di recupero edilizio: comunicazione ENEA non per tutti i casi

Interventi di recupero edilizio: comunicazione ENEA non per tutti i casi

Interventi di recupero edilizio: comunicazione ENEA non per tutti i casi

Interventi di recupero edilizio: comunicazione ENEA non per tutti i casi, sembra infatti che da una seconda lettura della norma il fine sia quello di limitarli solo se tali interventi sono anche volti al risparmio energetico.

Interventi di recupero edilizio: comunicazione ENEA non per tutti i casi

L’art. 1, comma 3, lett. b), n. 4) della L. n. 205/2017 ha inserito il comma 2-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 che dispone quanto segue: “al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.”.

Considerato che il fine del nuovo adempimento sarebbe quello di “effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi”, sembrerebbe che la comunicazione debba essere inviata soltanto per gli interventi di recupero che sono anche volti al risparmio energetico.

Sul punto, tuttavia, si attendono chiarimenti ufficiali, unitamente alla definizione delle modalità e della tempistica per la trasmissione all’ENEA della comunicazione.

Sorgente: Eutekne.info – Comunicazione all’ENEA non per tutti gli interventi di recupero edilizio

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