Attività professionale e obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps

Attività professionale e obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps

Attività professionale e obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps

La Corte di Cassazione ha preso per la prima volta posizione su una questione di non poca rilevanza che ha dato vita a un imponente e diffuso contenzioso, che ha interessato pressoché tutte le categorie di liberi professionisti non iscritti alla cassa previdenziale di riferimento.

Attività professionale e obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps

Con le sentenze n. 30344 e n. 30345 del 18 dicembre 2017 la Corte di Cassazione ha preso per la prima volta posizione su una questione di non poca rilevanza che, sorta nell’ambito della c.d. “Operazione Poseidone” (avviata dall’INPS al fine di contrastare evasione ed elusione contributiva), ha dato vita a un imponente e diffuso contenzioso, che ha interessato pressoché tutte le categorie di liberi professionisti non iscritti alla cassa previdenziale di riferimento.

Più in particolare, nelle vicende portate all’attenzione della Suprema Corte si è discusso se sussista l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per i professionisti che svolgono attività autonoma libero-professionale e che non sono tenuti all’iscrizione al relativo ente di previdenza in virtù del contemporaneo svolgimento di attività lavorativa subordinata per la quale godono di altra copertura assicurativa: nella fattispecie si trattava rispettivamente di un ingegnere e di un architetto che, in quanto dipendenti (uno, in particolare, pubblico) iscritti all’INPS, avevano versato a INARCASSA, per l’attività professionale svolta, il contributo integrativo (e non quello soggettivo, essendo impossibilitati a iscriversi all’ente di previdenza categoriale in virtù del divieto di cui all’art. 3, l. 4 marzo 1958, n. 179, come sostituito dall’art. 2, l. n. 1046/1971[1]), ma non avevano versato alcuna contribuzione alla gestione separata INPS con riferimento ai redditi prodotti quali lavoratori autonomi.

In sede di merito, salvo un indirizzo interpretativo minoritario conforme a quello che si rivelerà, poi, essere l’orientamento della Cassazione[2], il contenzioso è stato risolto in massima parte nel senso dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS di «tutti i soggetti comunque tenuti a corrispondere a casse ed enti previdenziali privati dei contributi, quale che ne sia la tipologia e natura»[3], e ciò essenzialmente sulla base di due argomenti: l’uno, di carattere sistematico, diretto a ravvisare la ratio della previsione di cui all’art. 2 della legge n. 335/1995 nell’esigenza di assicurare copertura assicurativa e tutela previdenziale a soggetti che, in mancanza di iscrizione alla gestione separata, ne sarebbero privi (ciò che – si argomenta ulteriormente – non potrebbe dirsi nel caso in cui il professionista sia iscritto a una cassa previdenziale o, comunque, a una forma obbligatoria di previdenza, solitamente l’INPS o, in passato, l’INPDAP); l’altro, di carattere testuale, volto a valorizzare l’ampiezza e la genericità del riferimento al «versamento contributivo», senza ulteriori specificazioni, contenuto nell’art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011.

È, perciò, evidente che la soluzione del problema presuppone una duplice presa di posizione in ordine rispettivamente al significato dell’istituzione della gestione separata e al senso dell’imposizione di obblighi contributivi “infruttiferi”, cioè “a fondo perduto” perché non destinati ad alimentare alcuna posizione assicurativa suscettibile di sfociare nell’erogazione di prestazioni previdenziali, ma agganciati a mere finalità solidaristiche, sia pure endocategoriali.

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Sorgente: Sull’attività professionale e l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps | Altalex

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