StartUp – conferma ed aggiornamento requisiti

StartUp – conferma ed aggiornamento requisiti

StartUp – conferma ed aggiornamento requisiti

Il Ministero dello Sviluppo economico con la circolare del 15 luglio 2019 n. 3722/C afferma che il termine ultimo di cui potranno beneficiare le start up innovative, gli incubatori certificati e le PMI innovative già icritte nel Registro delle imprese per provvedere agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge scadrà il 31 luglio 2019.

La recente legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ha introdotto rilevanti modifiche al sistema pubblicitario delle start-up e PMI innovative. In particolare la norma dispone che il deposito della attestazione di conferma dei requisiti essenziali, previsti dai commi 2 (per le startup) e 5 (per gli incubatori) dell’articolo 25 del DL 179/2012, nonché dall’articolo 4, comma 6, del DL 3/2015 (per le PMI innovative), nel caso di società che ai sensi dell’articolo 2364 del codice civile, prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio, il termine previsto dal comma 15 (per le startup ed incubatori) e 6 (per le PMI) è portato a sette mesi.

Tale misura si accompagna a quella relativa all’inserimento delle informazioni previste dai commi 12 e 13 (che consentono l’iscrizione della società in sezione speciale), e 2 il loro aggiornamento, nella piattaforma startup.registroimprese.it. Si tratta, come osservato nella Circolare 3718/C, “di un serio reindirizzamento degli adempimenti pubblicitari, in un’ottica meno amministrativa e più orientata ad una effettiva pubblicità dell’impresa secondo un modello di “vetrina” e visibilità competitiva”.

La pubblicità operata a norma del comma 17 bis e 6 bis (rispettivamente per startup/incubatori e PMI) appare a ampio raggio, in quanto compendia in sé le informazioni necessarie per l’iscrizione nelle “sezioni speciali”, e la loro attualizzazione (ove vi siano mutazioni) a cadenza annuale, coincidente con l’attestazione di conferma dei requisiti.

StartUp – conferma ed aggiornamento requisiti. Stato attuale della situazione.

Per le imprese già iscritte nelle relative sezioni speciali, il primo impatto massivo con la vetrina è coordinato con l’adempimento previsto al comma 15 delll’art. 25 (per le startup ed incubatori) e 5 dell’art. 4 (per le PMI innovative). Stante quanto sopra ricostruito gli adempimenti sopra richiamati dovevano essere esauriti per la maggior parte dei soggetti iscritti al 30 giugno u.s. Alla data attuale risulta che solo il 64,5% delle startup e il 69,8% delle PMI ha ottemperato a quanto previsto dalle norme sopra richiamate. In termini assoluti, mancano all’appello 3155 startup e 343 PMI innovative.

StartUp – conferma ed aggiornamento requisiti. Cosa devono fare

epositare presso l’ufficio del Registro delle imprese, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e, comunque, entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, la dichiarazione del rappresentante legale che attesti il mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti. Viene fatta salva l’ipotesi – in cui l’onere deve essere espletato entro 7 mesi – del maggior termine nei limiti e alle condizioni di cui all’art 2364 comma 2 c.c., secondo cui lo statuto può prevedere, ai fini della convocazione dell’assemblea, un maggior termine rispetto a quello massimo di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società;

Aggiornare o confermare – nel caso non vi siano aggiornamenti da segnalare – almeno una volta all’anno, in corrispondenza dell’attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti, direttamente mediante la piattaforma informatica startup.registroimprese.it, le informazioni di cui all’art. 25 commi 12 e 13 del DL 179/2012 (per le start up innovative e gli incubatori certificati) e di cui all’art. 4 commi 2 e 3 (per le PMI innovative), presentate nella domanda di iscrizione nella sezione speciale.
Questo è quanto stabiliscono l’art. 25 commi 15 e 17-bis del DL 179/2012 (per le start up innovative e gli incubatori certificati) e l’art. 4 commi 6 e 6-bis del DL 3/2015 (per le PMI innovative).

In virtù di tali disposizioni, le start up innovative, gli incubatori certificati e le PMI innovative già iscritte nella sezione speciale avrebbero dovuto provvedere agli adempimenti appena indicati, salva l’ipotesi del maggior termine di cui all’art. 2364 comma 2 c.c., entro il 30 giugno 2019, cioè entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Restano escluse le società costituite nell’anno 2019 o verso la fine dell’anno 2018 che, in sede di costituzione, abbiano previsto un primo esercizio ultrannuale.

Cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale per chi non adempie

Il Ministero, inoltre, sottolinea che la cancellazione d’ufficio delle start up innovative e degli incubatori certificati, nonché delle PMI innovative, dalla sezione speciale del Registro delle imprese – con mantenimento della sola iscrizione nella sezione ordinaria e conseguente perdita della possibilità di fruire della disciplina di favore – è disposta (per le start up innovative e gli incubatori certificati dall’art. 25 comma 16 del DL 179/2012 e per le PMI innovative dall’art. 4 comma 7 del DL 3/2015), oltre che per la perdita dei requisiti qualificanti, per il mancato deposito della dichiarazione di perdurante sussistenza dei requisiti qualificanti.



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