Un contribuente condannato dalla Cassazione per vendite on line non dichiarate sulla base di dati forniti da Ebay.
E-commerce su Ebay e Amazon: controlli Agenzia Entrate. La Cassazione, con l’ordinanza n. 26987, ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo basato su dati ricavati dalle vendite forniti da Ebay per un contribuente che aveva partecipato ad aste on line a cui era conseguita la consegna della merce.
Il contribuente accertato è una società, la quale aveva omesso la tenuta delle scritture contabili e, per tale motivo, si era esposta all’accertamento induttivo extracontabile.
E-commerce su Ebay e Amazon: controlli Agenzia Entrate
Le presunzioni sui ricavi e sul reddito erano state ricavate dai dati forniti all’Agenzia delle Entrate da parte di Ebay, poiché la società aveva partecipato ad alcune aste nella stessa piattaforma e-commerce. L’Agenzia aveva quindi chiesto alla piattaforma di fornirle i dati delle operazioni svolte ed in base alle vendite aveva calcolato i ricavi.
Da un punto di vista giuridico però tale tipologia di rettifica si caratterizza per il minor rigore con cui l’ufficio è legittimato alla ricostruzione del reddito, ben potendo esso ricorrere all’utilizzo delle presunzioni c.d. “semplicissime”, che possono essere non gravi, non precise e non concordanti.
La Cassazione, però, ribaltando la Regionale (che aveva invece ritenuto che fosse l’Ufficio a dover dimostrare che le transazioni effettuate dal contribuente si fossero concretizzate in vendite, dalle quali erano conseguiti ricavi tassabili) ha affermato che in caso di rilevazione, mediante verbale d’ispezione, di omessa tenuta della contabilità, l’ufficio può procedere all’accertamento induttivo del reddito anche sulla base di presunzioni semplici, che assumono un valore autonomo di prova della pretesa fiscale e producono l’effetto di spostare sul contribuente l’onere della prova contraria.
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