CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 2020: NUOVA NORMATIVA E NECESSITÀ DI APPOSITA INDICAZIONE IN FATTURA
Dal 1° Gennaio 2020 il super e l’iperammortamento si sono trasformati in un credito d’imposta: restano invariate le regole sui beni agevolabili, ma cambia la tipologia di incentivo fiscale. In tutti i casi, quindi, sia per l’acquisto di beni strumentali all’esercizio aziendale (superammortamento), compresi i beni di valore inferiore a € 516,46, sia per i piani di digitalizzazione e l’acquisto di beni immateriali “Industria 4.0” (iperammortamento), dal 2020 si applica un credito d’imposta con aliquote diverse a seconda della tipologia di investimento. E’ importante notare come, e questa è una novità, possano accedere al credito d’imposta le imprese e gli esercenti arti e professioni indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito, e dunque anche i minimi ed i forfettari.
Operazione incentivata | Precedente incentivo | Incentivo 2020 |
Acquisto beni strumentali nuovi | Superammortamento 130% | Credito d’imposta 6% fino a 2mln di euro |
Acquisto beni strumentali per la transizione digitale 4.0 | Iperammortamento: 170% fino a 2.5 mln di euro 100% tra 2.5 e 10 mln di euro 50% tra 10 e 20 mln di euro | Credito d’imposta: 40% per investimenti fino a 2,5 milioni20% fra i 2,5 e i 10 milioni di euro |
Acquisto software 4.0 | Iperammortamento beni immateriali Industria 4.0 al 40% | Credito d’imposta 15% fino a 700mila euro |
CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 2020
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in software 4.0. Il diritto all’agevolazione si perde se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’effettuazione dell’investimento, i beni agevolati vengono venduti, o sono destinati a strutture produttive dell’impresa che si trovano all’estero: in questi casi, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto.
ATTENZIONE: la disciplina del nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali prevede l’indicazione, nella fattura di acquisto del bene, di un’apposita dicitura. L’art. 1, comma 195 della Legge di Stabilità 2020 stabilisce infatti che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni da 184 a 194”.
Quanto agli effetti della mancata indicazione della dicitura in fattura, non appare chiaro se questa comporti o meno la decadenza del beneficio. Tuttavia, in questa prima fase di operatività dell’agevolazione, sarebbe decisamente utile comunicare al fornitore del bene di indicare espressamente, in uno dei campi descrittivi della fattura (es. nel campo “causale”), una dicitura ad hoc, quale ad esempio “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi 184 -194 della L. 160/2019”.