Ricerca e Sviluppo Design 2020

Ricerca e Sviluppo Design 2020

La Legge di Bilancio 2020 prevede una nuova tipologia di credito d’imposta per la Ricerca e Sviluppo Design 2020

Ricerca e Sviluppo Design 2020

Attività innovative di design e ideazione estetica: le spese da “credito”
Sono considerate ammissibili al credito di imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Sono ammissibili, inoltre, sempre nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le stesse tipologie di spese individuate per le attività di innovazione tecnologica, sostenute nell’ambito dello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica.

Misura del credito d’imposta
Il credito di imposta è riconosciuto:

  • per le attività di design e ideazione estetica, in misura pari al 6% al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Spese ammissibili Ricerca e Sviluppo Design 2020

  • Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. 
  • le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale.
  • le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. 

La norma, poi, prevede che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, il legislatore ha previsto un credito d’imposta di importo non superiore a 5mila euro per le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione.
Oltre all’obbligo di certificazione, le imprese beneficiarie hanno il dovere di redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.

Fonte: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2020-14-nuova-versione-del-bonus-rs