Nuovi Forfettari 2019 < 65.000 euro

Guida rapida Nuovi Forfettari 2019 < 65.000 euro


Nuovi Forfettari 2019 < 65.000 euro

Una delle novità più rilevanti contenute nella Legge di Bilancio per il 2019  è rappresentata dall’innalzamento a 65.000 euro, per tutte le attività d’impresa e di lavoro autonomo, della soglia di ricavi o compensi per l’applicazione del regime forfettario (nuovi forfettari 2019 < 65.000 euro). In base al testo della legge, potranno accedere al regime già dal 2019 le persone fisiche esercenti attività d’impresa o professionale che nel 2018 conseguiranno un ammontare di ricavi ovvero percepiranno compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al predetto limite.


Nuovi Forfettari 2019 < 65.000 euro

Non risulteranno, invece, modificati i coefficienti di redditività per i Nuovi Forfettari 2019 < 65.000 euro da applicare all’ammontare dei ricavi o compensi per la determinazione del reddito imponibile (ad esempio: per un commerciante al dettaglio resterà del 40% e per un professionista resterà del 78%). La medesima legge poi eliminerà gli altri attuali requisiti di accesso al regime: 1) il limite di 5.000 euro annuo per le spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori e 2) il limite  di 20.000 euro per gli investimenti in beni strumentali.


Nuovi Forfettari 2019 < 65.000 euro

Dal lato delle cause di esclusione per il regime dei Nuovi Forfettari 2019 < 65.000 euro è confermata l’impossibilità di applicare il regime forfetario per chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva  e sarà ampliata la preclusione al regime in presenza di partecipazioni societarie, oltre che in società di persone o in S.r.l. trasparenti, anche in S.r.l. in regime ordinario (quindi non trasparenti) in cui si svolge la medesima attività oggetto del regime forfettario.  La preclusione riguardante coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro è stata sostituita dall’impossibilità di accedere al forfettario per i soggetti che sono assunti, oppure erano assunti come dipendenti o collaboratori, in forza di uno o più contratti di lavoro dipendente o di co.co.co., e intendono svolgere l’attività d’impresa o di lavoro autonomo  prevalentemente nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro.

Nuovi Forfettari 2019 < 65.000 euro

Nuovi Forfettari 2019 < 65.000 euro – Non sono modificate le aliquote dell’imposta sostitutiva applicabili: quella base rimane fissata nella misura del 15%, mentre le partite Iva start-up continuano a godere dell’aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni. Confermata anche la possibilità di dedurre dal reddito imponibile i contributi previdenziali versati nell’anno. Alla luce dei chiarimenti forniti con la risoluzione 64/E/2018, si evidenza che potranno accedere al nuovo regime forfettario anche gli imprenditori individuali che nel 2018 hanno adottato il regime per cassa e che produrranno, al prossimo 31 dicembre, un volume di ricavi non superiore a 65.000 euro, ancorché abbiano optato per il metodo della registrazione. Infine, è appena il caso di ricordare che l’adesione al regime forfettario comporterà l’esclusione dall’obbligo della fatturazione elettronica che entrerà in vigore, per la generalità delle partite Iva, dal prossimo 1° gennaio 2019.

Alla luce di quanto precede occorre dunque decidere se conviene o meno transitare nel nuovo regime forfettario. Per poter prendere tale decisione è necessario analizzare due importanti aspetti: a) se le spese che si sono sostenute / si sosterranno durante l’attività sono pari, inferiori o superiori a quelle calcolate attraverso il coefficiente di redditività e b) se si sono avute / si avranno spese aggiuntive (i famosi oneri deducibili o detraibili, ad esempio spese mediche, spese per lavori edili, etc.) o detrazioni per carichi familiari  (le detrazioni previste per i contribuenti che hanno a carico coniuge, figli o altri familiari che percepiscono un reddito inferiore a quello determinato dalla legge per essere considerati a carico): questo perché in assenza di redditi diversi da quelli forfettariamente calcolati tali spese o detrazioni andranno perse.  

Un terzo aspetto è poi da considerare nei Nuovi Forfettari 2019 < 65.000 euro: imprese e professionisti che entreranno nel regime forfettario non potranno più detrarre l’Iva, e contemporaneamente sorgerà per loro l’obbligo di operare la cosiddetta “rettifica della detrazione”, ex art. 19-bis2 del decreto Iva. Cosa significa? Che per i beni ammortizzabili acquistati nel quinquennio precedente (per i fabbricati il periodo di monitoraggio è invece di dieci anni)  l’Iva calcolata in detrazione è da rettificare e da riversare al Fisco per tanti quinti (decimi per i fabbricati) quanti ne mancano alla fine del quinquennio / decennio. Ad esempio se una impresa / professionista ha acquistato una attrezzatura nel 2017, detraendosi Iva per 1.000 euro, dovrà versare a marzo 2019 in sede di dichiarazione annuale  i 3/5 di tale Iva, e quindi 600 euro (in buona sostanza: gli vengono riconosciuti i 2/5 della detrazione perché nel 2017 e 2018 è rimasto in regime ordinario Iva).

Per maggiori info si rimanda al seguente link dell’Agenzia delle Entrate .

Per altre info sul precedente regime:

risposte in merito ai dubbi su Regime forfettario e fatturazione elettronica:

precedente regime ancora valido: