I servizi di redazione di bilanci revisione aziendale
vengono svolti sia per società interne (ovvero società con contabilità registrata mediante i miei software) che per società esterne (contabilità registrata presso la sede della società con i propri software).
Servizi:
- redazione e analisi del bilancio d’esercizio;
- tenuta e compilazione di libri e registri contabili e societari;
- consulenze specifiche di carattere nazionale ed internazionale nell’applicazione dei principi contabili;
- predisposizione di verbali delibere e relazioni sull’approvazione e deposito annuale;
- deposito degli atti di cui sopra presso i competenti uffici;
- attività di revisione legale.
Preme ricordare come il D.Lgs 18.8.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, ha dato attuazione alla direttiva 2013/34/UE.
Le principali novità sono:
- obbligatorietà delle informazioni della relazione sulla gestione (da indicare in nota integrativa) che ora deve contenere:
a) le attività di ricerca e di sviluppo;
b) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
c) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;
d) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
e) abrogato
f) l’evoluzione prevedibile della gestione;
f-bis) in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio:
– gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
– l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.
- abrogazione dagli oneri pluriennali dei costi di ricerca e di pubblicità (attualmente iscrivibili, alle condizioni previste dal documento OIC 24, nella voce B.I.2 dell’attivo di Stato patrimoniale) dagli oneri pluriennali capitalizzatili tra le immobilizzazioni immateriali. I costi in esame costituiranno, quindi, costi di periodo e dovranno essere rilevati a Conto economico nell’esercizio del loro sostenimento. Coerentemente, è stato eliminato il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità:
- nella norma che disciplina attualmente le condizioni per la capitalizzazione e i criteri di ammortamento degli oneri pluriennali (art. 2426 co. 1 n. 5 c.c.);
- nella disposizione che richiede di indicare in Nota integrativa la composizione degli oneri pluriennali, nonché le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento (art. 2427 co. 1 n. 3 c.c.);
- abrogazione dei conti d’ordine;
- obbligatorietà della redazione del rendiconto finanziario (facoltativo per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata).
Le altre novità (non meno rilevanti) si vedano cliccando sul seguente link.