StartUp innovative senza notaio illegittime

StartUp innovative senza notaio illegittime

StartUp innovative senza notaio illegittime

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale del Notariato rendendo di fatto le StartUp innovative senza notaio illegittime.

Con la sentenza n. 2643, pubblicata ieri, 29 marzo, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, con il quale è stato richiesto StartUp innovative senza notaio illegittime. Ovvero, l’annullamento del D.M. 17.02.2016. In forza di quest’ultimo è ammessa la costituzione di startup innovative per mezzo di atti redatti in forma elettronica, senza necessità di autentica della sottoscrizione.

La sentenza ha diversi risvolti pratici. Ad esempio questa mattina (30/3/2021), la Camera di Commercio di Bologna chiama in Studio per chiederci di sospendere le attività correlate alla costituzione di Startup innovative senza notaio. Il motivo è che tale sentenza, di cui potete leggere il sunto su questo link, rende illegittima la competenza della Camera di Commercio in materia. Pertanto, si dovrà ridisegnare un quadro normativo che regolamenti al meglio la costituzione di tale tipologia di società.

Inoltre, cosa accadrà alle le società già costituite? Ad oggi qualsiasi ipotesi sarebbe superflua. Vedremo.

In un primo momento il Consiglio Nazionale del Notariato aveva chiesto l’annullamento del D.M. 17.02.2016, vedendosi però respinto il ricorso dal TAR Lazio e proponendo pertanto appello al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, stabilendo che il decreto si è spinto oltre le materie che gli erano state riservate dalla legge, ponendosi, dunque, in contrasto con la stessa.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover accogliere un’altra censura proposta dal Consiglio Nazionale del Notariato per StartUp innovative senza notaio illegittime: quella secondo la quale le previsioni in esame violano le Direttive 2009/201/CE e 2017/1132/UE.

Al fine di tutelare sia i soci che i terzi, si rende infatti necessario un controllo di legalità in sede di costituzione, modificazione ed estinzione delle società di capitali: come stabiliscono le citate Direttive, “in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo e lo statuto di società e le loro modifiche devono rivestire la forma dell’atto pubblico”.